Art.1 - Finanziamento
- L'Università "G.d'Annunzio" di Chieti-Pescara conferisce borse di studio mediante selezione pubblica, riservate a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia, o titolo equivalente conseguito all'estero, per lo svolgimento di attività di ricerca post dottorato. L'importo della singola borsa di studio è determinato dal Consiglio della Scuola Superiore, sulla base delle richieste trasmesse da parte Direttori di Dipartimento, che devono specificare l'eventuale cofinanziamento delle stesse; le borse di studio possono essere finanziate anche completamente, da donazioni o convenzioni con enti e privati nonchè da fondi provenienti da progetti di ricerca. L'importo delle borse di post dottorato non può essere comunque inferiore all'importo previsto per le borse di dottorato di ricerca.
Art.2 - Durata e oggetto della borsa di studio
- La borsa di studio di post dottorato ha come oggetto lo svolgimento di programmi di ricerca di interesse delle strutture dell'Ateneo. L'attività del borsista potrà essere integrata dalla partecipazione a seminari e a attività formative e di laboratorio. Per ogni borsista la Scuola Superiore nomina, sentito il Dipartimento proponente, un tutore. Le borse di studio hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili. Al fine di ottenere la conferma al termine del primo anno, i vincitori delle borse devono presentare una relazione sull'attività svolta, approvata dal tutore. La relazione è sottoposta alla delibera della struttura presso cui il borsista svolge l'attività di ricerca. In caso di valutazione negativa motivata, la borsa non viene confermata per il secondo anno. Il conferimento della borsa per il primo anno verrà effettuato sulla base della graduatoria generale di merito, nel limite del numero dei posti messi a concorso. I vincitori dovranno sottoscrivere l'atto di accettazione della borsa entro il termine che verrà comunicato, a pena di decadenza. L'attività dovrà svolgersi prevalentemente presso i Dipartimenti dell'Università "G.d'Annunzio" di Chieti-Pescara, con possibilità di attività parziali presso altri Atenei italiani o stranieri, previo autorizzazione del tutore.
Art.3 - Requisiti di ammissione
- Al concorso possono partecipare i dottori di ricerca e coloro che hanno terminato la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e sono in debito del solo esame finale per il conseguimento del titolo, a condizione che il titolo stesso sia conseguito entro la data di scadenza del bando di ammissione. I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero, che non abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 74 della legge n.382/1980, dovranno presentare richiesta di equipollenza, ai soli fini del concorso, del loro titolo straniero con il titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia. Tale equipollenza verrà dichiarata dalla Commissione giudicatrice.
Art.4 - Commissione giudicatrice
- La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore su proposta del Consiglio della Scuola Superiore, e sentito il Dipartimento interessato, è composta da tre professori o ricercatori esperti nelle discipline comprese nelle aree oggetto della selezione ed è presieduta da un professore ordinario.
Art.5 - Selezione
- La selezione, volta ad accertare l'idoneità allo svolgimento della ricerca, avviene esclusivamente per titoli e verte sulla valutazione dei titoli accademici e professionali e del programma di ricerca proposto dal candidato. Alla domanda di ammissione al concorso, i candidati dovranno allegare due lettere di presentazione di docenti o ricercatori di Università (ad esclusione dell'Università "G.d'Annunzio") o di Istituti di Ricerca a sostegno dell'attività di ricerca pregressa del candidato. Il punteggio a disposizione della Commissione è ripartito nel seguente modo: 60/100 per titoli e pubblicazioni; 40/100 per il programma di ricerca. Il candidato verrà ritenuto idoneo se otterrà un punteggio minimo di punti 42/100 per i titoli e un punteggio minimo di 28/100 per il programma di ricerca. Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà una graduatoria di merito in base alla quale saranno attribuite le borse.
Art.6 - Importo, trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo, trasferte
- L'importo della borsa di studio resterà invariato per l'intera durata della borsa. L'importo della borsa è corrisposto in rate mensili posticipate. Per la borsa si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali, di cui all'art.4 della legge n.476/1984 e successive modifiche e integrazioni. Il borsista gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto. Il borsista ha diritto al rimborso delle spese di trasferta in Italia e all'estero, qualora questa sia attinente al programma di ricerca oggetto della borsa e sia preventivamente autorizzata dalla struttura. I fondi per il rimborso sono a carico della struttura che ha autorizzato la trasferta.
Art.7 - Attività didattiche
- I titolari di borsa di studio post dottorato possono svolgere attività didattiche integrative in corsi di laurea, specializzazione, dottorato di ricerca e master nonchè attività di supporto alla didattica.
Art.8 - Attività assistenziali
- I titolari di borsa di studio post dottorato relativa ai settori scientifici dell'area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale in relazione alle esigenze del proprio programma di ricerca, esclusivamente con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le Aziende Sanitarie Locali.
Art.9 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative
- Chi ha già usufruito di una borsa di studio post dottorato su uno specifico progetto di ricerca non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. La borsa di studio post dottorato non può essere cumulata con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione del borsista. La borsa di studio post dottorato è incompatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, master, scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, con la titolarità di corsi ufficiali di insegnamento in corsi di laurea e con rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato a tempo determinato è compatibile con la borsa di studio post dottorato soltanto se preventivamente autorizzato dal Dipartimento proponente. I vincitori di borsa di studio post dottorato in servizio presso amministrazioni pubbliche possono chiedere il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio per il periodo di durata della borsa. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza. Ai fini del divieto di cumulo, delle incompatibilità e del congedo di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa post dottorato il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione.
Art.10 - Differimento
- Il vincitore della borsa di studio può chiedere il differimento della data di inizio di godimento della borsa nei casi di servizio militare, malattia documentata, gravidanza e puerperio, previa comunicazione scritta alla Scuola Superiore corredata da certificato attestante la causa del differimento.
Art.11 - Sospensione
- L'attività di ricerca post dottorato e l'erogazione della relativa borsa di studio sono sospese nei periodi di assenza dovuti a servizio militare, malattia documentata e maternità, previa comunicazione scritta alla Scuola Superiore corredata da certificato attestante la causa del differimento. L'erogazione della borsa riprende al momento in cui cessa la causa di sospensione e la durata della borsa è prorogata per il periodo pari a quello della sospensione stessa.
Art.12 - Decadenza, rinuncia alla borsa
- Decadono dal diritto alla borsa di studio coloro che entro il termine comunicato non sottoscrivano l'atto di accettazione, salvo richiesta di differimento nei casi di cui al precedente articolo 10. Decadono altresì dall'attribuzione della borsa di studio coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui all'art. 9 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti. Il titolare della borsa di studio può rinunciare alla borsa durante il periodo di fruizione, previa comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 giorni. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.
Art.13 - Norme finali e abrogative
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di registrazione del decreto rettorale di emanazione e determina l'abrogazione del regolamento precedente che disciplina la medesima materia.